La Turchia sta predisponendo una bozza di regolamento quadro in materia di requisiti di ecodesign per prodotti sostenibili, espressamente ispirata all’impostazione del Regolamento UE ESPR (Reg. (EU) 2024/1781). La finalità è definire un quadro normativo volto a rendere i prodotti progressivamente più sostenibili, attraverso il miglioramento delle loro prestazioni ambientali e la riduzione dell’impronta di carbonio e dell’impatto ambientale complessivo lungo l’intero ciclo di vita.
L’ambito di applicazione risulta particolarmente esteso. La bozza si applica, in linea generale, a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato turco o messi in servizio, includendo anche componenti e prodotti intermedi. Sono previste specifiche esclusioni (tra cui, a titolo esemplificativo, alimenti, mangimi, medicinali e veicoli), ma il perimetro complessivo rimane tale da ricomprendere la maggior parte dei beni di consumo e di numerose categorie di prodotti industriali.
Requisiti di ecodesign: dalla sostenibilità “dichiarata” alla sostenibilità “dimostrabile”
Il fulcro del provvedimento è costituito dall’introduzione di requisiti di ecodesign come condizione per l’immissione sul mercato. Tali requisiti sono finalizzati a migliorare caratteristiche del prodotto con impatto diretto sulla sostenibilità, includendo – tra le altre – durabilità e affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, possibilità di manutenzione e refurbishment, nonché aspetti legati all’uso di risorse e materiali, al contenuto riciclato, alla riciclabilità e al recupero dei materiali. La bozza richiama inoltre, in modo esplicito, la valutazione degli impatti ambientali, inclusi carbon footprint ed environmental footprint, nonché la riduzione della generazione attesa di rifiuti.
Sotto il profilo sistematico, i requisiti di ecodesign risultano articolati in due categorie principali. Da un lato, i performance requirements, intesi come livelli (quantitativi o non quantitativi) basati su specifici parametri di prodotto indicati negli allegati, che possono riguardare, ad esempio, durabilità, emissioni o contenuto riciclato. Dall’altro, gli information requirements, ossia obblighi informativi che devono accompagnare il prodotto e che, almeno in via minima, includono il Digital Product Passport (DPP) e le informazioni relative alla presenza di sostanze di elevata preoccupazione (SVHC), da rendere disponibili attraverso i canali indicati (prodotto, imballaggio, etichetta, manuale/documentazione o piattaforme liberamente accessibili).
Digital Product Passport: tracciabilità e verifica della conformità lungo la filiera
Il Digital Product Passport rappresenta un elemento centrale della bozza. La disciplina dedicata mira a facilitare l’accesso alle informazioni, la verifica della conformità e la tracciabilità lungo la catena del valore. Il DPP deve essere collegato, tramite un data carrier (ad esempio un barcode), a un identificativo univoco persistente del prodotto; il data carrier deve essere fisicamente presente sul prodotto, sul relativo imballaggio o nella documentazione di accompagnamento. Quanto ai contenuti, il DPP può includere – in base alle previsioni e agli allegati – informazioni quali identificativi del prodotto, dell’operatore e della struttura, elementi/documenti di conformità, istruzioni e informazioni di sicurezza, nonché ulteriori dati utili alla tracciabilità e alla gestione della conformità.
Invenduti: divieto di distruzione per categorie selezionate e obblighi di trasparenza
Particolarmente rilevante, per taluni settori merceologici (tra cui fashion, abbigliamento e calzature), è il capitolo relativo alla distruzione dei prodotti invenduti. La bozza introduce un principio di prevenzione della distruzione, imponendo agli operatori economici di adottare misure ragionevoli affinché la distruzione non si renda necessaria. Parallelamente, è previsto un obbligo di disclosure di specifiche informazioni, tra cui: quantità (numero e peso) per categoria, motivazioni dello smaltimento, destinazioni (riuso, riciclo, recupero, ecc.) e misure adottate o pianificate per prevenire la distruzione.
Inoltre, la bozza stabilisce un divieto esplicito di distruzione per determinate categorie di prodotti consumer invenduti, includendo abbigliamento e accessori nonché calzature, con riferimenti puntuali ai codici doganali/HS (ad esempio, per le calzature, le voci 6401–6405). È altresì previsto che l’autorità competente possa ampliare, nel tempo, l’elenco dei prodotti soggetti al divieto.
Obblighi degli operatori economici: responsabilità distribuite lungo la catena di fornitura
La bozza disciplina obblighi specifici per diversi operatori economici (tra cui produttori, importatori, distributori e provider di marketplace online). In tale contesto, emergono adempimenti di natura tipicamente “compliance-oriented”: esecuzione o verifica delle valutazioni di conformità, predisposizione delle dichiarazioni di conformità, disponibilità e gestione del DPP, nonché conservazione della documentazione tecnica e delle dichiarazioni per periodi prolungati (in via generale, 10 anni).
Anche gli operatori della distribuzione risultano coinvolti in obblighi di controllo preliminare, in funzione del ruolo svolto nella catena di fornitura.
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