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Sanzioni nel settore dei gas fluorurati e 
prodotti con materiale compostabile

È entrato in vigore il D.Lgs. 163/2019 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento CE 842/2006” pubblicato in GU n. 1/2020. Il provvedimento abroga il D.Lgs. 26/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.”
Il Legislatore europeo ha infatti richiesto ai singoli Paesi di prevedere prescrizioni specifiche per chi si rende responsabile della dispersione nell’atmosfera di gas fluorurati che causano l’effetto serra, intervenendo su determinati impianti. I regolamenti, in particolare, individuano nella certificazione accreditata lo strumento per garantire la competenza necessaria a prevenire tali rischi.
Nell’attuazione dei regolamenti – prima con il DPR 43/2012 poi con il DPR 146/2018 che l’ha sostituito – è stato previsto che siano certificate da organismi accreditati le imprese e le persone che si occupano di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento degli impianti di cui ai regolamenti e, per quanto riguarda gli impianti di refrigerazione dei veicoli, le società di formazione per il personale addetto a intervenire su di essi.
Il D.Lgs. 163/2019 si occupa anche delle inadempienze relative alle attività dei certificatori e dei soggetti certificati: all’art. 8 (commi 4-8) sono identificate le sanzioni per le violazioni degli obblighi degli organismi di certificazione, degli “organismi di valutazione della conformità” (definizione utilizzata dal DPR per gli organismi che certificano gli organismi di attestazione di formazione) e degli organismi di attestazione di formazione del personale.

I comportamenti sanzionabili, con multe da 150 a 1.000 Euro, si possono riassumere nella violazione degli obblighi di: iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, da parte degli organismi di certificazione; trasmissione dei nominativi delle persone che hanno ricevuto l’attestato, da parte degli organismi di attestazione di formazione all’organismo che li ha certificati; aggiornamento nel Registro telematico dei dati identificativi di persone e imprese certificate e dei provvedimenti di revoca, sospensione e rinnovo, o trasferimento dei certificati ad altro organismo; inserimento nel Registro telematico dei dati delle persone che hanno ricevuto l’attestazione da parte degli organismi che hanno certificato gli organismi di attestazione della formazione; iscrizione al Registro telematico, da parte degli obbligati.
Più pesante la multa in caso di mancata trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente, a cui sono obbligati gli organismi di certificazione e gli organismi di valutazione della conformità: la multa va da 1.000 a 5.000 Euro.

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