E’ del 3 marzo 2020 la pubblicazione, da parte del governo della Federazione Russa, della Risoluzione n. 216 sul rinvio dei requisiti obbligatori di etichettatura per le calzature, obbligo che interessa produttori e rivenditori, per il sistema informativo di monitoraggio statale.
Con questo provvedimento, il governo russo ha di fatto prorogato il termine di conformità per l’etichettatura dei prodotti dal 1° marzo 2020 al 1° luglio 2020, in modo le imprese possano avere il tempo sufficiente per attuare il nuovo sistema di etichettatura.
Pertanto, dal 1° luglio 2020: 1. i produttori non saranno più in grado di importare o fabbricare calzature senza etichetta; 2. sarà vietato il commercio all’ingrosso e la commercializzazione di calzature senza etichetta; 3. i produttori dovranno presentare al sistema di marcatura le specifiche informazioni sulla produzione, sull’importazione, sulla vendita all’ingrosso e sulla vendita di prodotti.
Permane dunque per i produttori stessi l’autorizzazione all’import di beni senza etichetta acquistati prima del 1° luglio 2020, se sono commercializzati prima del 1° agosto 2020. Infine, l’etichettatura dei residui di scarpe prodotti o acquisiti prima del 1° luglio 2020 si intende autorizzata fino al 1° settembre 2020, previo possesso dei documenti che ne confermino la data di acquisizione.