Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e sarà pienamente applicabile dal 12 agosto 2026. Sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE e introduce un quadro normativo armonizzato per tutti gli Stati Membri, con obiettivi chiari: ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi, aumentare la riciclabilità, promuovere il riutilizzo e uniformare le regole nel mercato interno.
La novità e la complessità delle disposizioni hanno generato, fin da subito, molte domande da parte di operatori economici, produttori, importatori e autorità nazionali. La Commissione ha risposto con questo documento di orientamento: 33 punti di chiarimento interpretativo su alcuni degli aspetti più dibattuti del Regolamento.
I punti chiave del regolamento:
- Definizione di imballaggio
La definizione di imballaggio contenuta nell’Articolo 3 del PPWR è il punto di partenza. La guida fornisce esempi pratici come: i vasi da fiori, le buste antipolvere, le siringhe pre-riempite e le sacche per infusione endovenosa, i contenitori per candele…
La distinzione non è sempre semplice, e il documento chiarisce che l’Allegato I al Regolamento ha valore meramente indicativo: la classificazione va sempre verificata rispetto alla definizione normativa.
- Fabbricante e Produttore
Il PPWR distingue con precisione due figure con responsabilità diverse:
Il fabbricante è chi progetta o fa produrre l’imballaggio sotto il proprio nome o marchio. È responsabile della conformità tecnica e delle dichiarazioni di conformità (requisiti di sostenibilità e etichettatura). Esiste un unico fabbricante per ciascun imballaggio a livello UE.
Il produttore è chi immette per la prima volta l’imballaggio sul mercato di uno Stato Membro. È responsabile degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): registrazione, rendicontazione e pagamento dei contributi per la gestione dei rifiuti nel paese in cui l’imballaggio diventa rifiuto.
Per le micro-imprese che fanno produrre imballaggi con il proprio marchio, la responsabilità da fabbricante ricade sul fornitore dell’imballaggio, a condizione che quest’ultimo sia localizzato nello stesso Stato Membro.
- Restrizioni PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contenenti sostanze PFAS in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dall’Articolo 5(5) del PPWR. Non è previsto alcun periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte prodotte prima di tale data.
La guida raccomanda un approccio a cascata per i test di conformità:
- Quantificazione del Fluoro Totale (TF): se inferiore a 50 mg/kg, il campione può essere considerato conforme.
- Se superiore, analisi per distinguere fluoro organico (PFAS) da inorganico.
- Analisi diretta TOP per verificare i limiti di concentrazione specifici.
- Scadenze operative
Scadenza | Obbligo |
12 agosto 2026 | Applicazione generale PPWR; divieto PFAS negli imballaggi alimentari; obbligo di riciclabilità |
12 agosto 2028 | Etichettatura armonizzata UE |
1° gennaio 2029 | Istituzione DRS e obiettivo raccolta 90% |
1° gennaio 2030 | Minimizzazione imballaggi; obiettivi riutilizzo; divieto imballaggi monouso plastica HORECA; design for recycling (se atto delegato adottato entro 2028) |
1° gennaio 2035 | Riciclabilità “su scala” |
Cosa significa tutto questo per le aziende?
La compliance al PPWR è un percorso strutturato che richiede competenze trasversali: normative, analitiche e di certificazione.
Analytical supporta le aziende in ogni fase di questo percorso: nella verifica dei limiti PFAS su imballaggi a contatto con alimenti, nella valutazione della riciclabilità, nella consulenza su standard e normative internazionali e nelle procedure di testing per la supply chain.
Il nostro Team è a disposizione per affiancarvi in questo processo.
Fonte: Commissione Europea, C(2026) 2151 final — Comunicazione alla Commissione. Approvazione della bozza di avviso della Commissione sul documento di orientamento per il Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio. Bruxelles, 30 marzo 2026.