PPWR (Regolamento Imballaggi): la Commissione UE pubblica la seconda edizione delle FAQ

Il PPWR, il Regolamento Imballaggi e Rifiuti da Imballaggio dell’Unione Europea (Regolamento (UE) 2025/40), è entrato in piena applicazione il 12 agosto 2026. In concomitanza con questa data, la DG Environment della Commissione Europea ha pubblicato la seconda edizione del documento di Domande Frequenti (FAQ) sul PPWR, che sostituisce e aggiorna la prima versione diffusa a marzo 2026.
Il documento FAQ sul PPWR è pensato per assistere operatori economici, autorità nazionali e cittadini nell’applicazione pratica del Regolamento Imballaggi, e affronta dubbi interpretativi emersi dopo l’adozione del testo. Di seguito analizziamo i chiarimenti più rilevanti introdotti in questa nuova edizione.

Cos’è il PPWR e perché è importante

Il PPWR (Regolamento (UE) 2025/40) ha sostituito la precedente Direttiva 94/62/CE, introducendo un quadro normativo armonizzato e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri per gli imballaggi immessi sul mercato UE, vuoti o pieni, di qualsiasi materiale e provenienza. Tra gli obiettivi principali del Regolamento Imballaggi figurano la riciclabilità obbligatoria, i target di riutilizzo, le restrizioni sulle sostanze pericolose e i requisiti di etichettatura armonizzata.

Le novità principali delle FAQ PPWR 2026

Tra le novità più rilevanti segnaliamo:

• Sostanze pericolose (Art. 5(1)). Per dimostrare la minimizzazione delle sostanze preoccupanti (SoC) nell’imballaggio, i fabbricanti possono fare riferimento all’Allegato C della norma armonizzata EN 13428:2004, in attesa dell’adozione di uno standard aggiornato.

• Tracciabilità (Art. 15(5)). Non è richiesta la marcatura individuale di ogni singolo componente dell’unità di imballaggio: per un vasetto di yogurt composto da vaschetta, coperchio ed etichetta, ad esempio, è sufficiente che le informazioni richieste compaiano su un solo componente.

• Fabbricante di imballaggi su misura senza marchio. Se un’azienda commissiona un imballaggio personalizzato senza nome o marchio, sarà considerata “fabbricante” ai sensi del PPWR l’azienda che ha effettuato l’ordine e definito le specifiche di progettazione, poiché è quest’ultima a detenere il potere decisionale sulle caratteristiche del prodotto.

• Applicazione delle sanzioni dal 12 agosto 2026. La Commissione chiarisce che l’entrata in applicazione del Regolamento non comporterà il blocco immediato di prodotti non conformi sul mercato UE. In base all’Articolo 62, gli Stati membri dovranno prima richiedere all’operatore economico di porre fine alla non conformità, concedendo un’opportunità di intervento correttivo, prima di adottare misure più severe come ritiro o richiamo del prodotto.

Altri temi trattati nel documento FAQ PPWR

Oltre ai punti sopra evidenziati, la seconda edizione delle FAQ sul PPWR affronta in dettaglio anche:
 
  • definizioni di imballaggio, fabbricante e produttore;
  • riciclabilità e contenuto riciclato negli imballaggi in plastica;
  • compostabilità e minimizzazione degli imballaggi;
  • divieti su specifici formati monouso;
  • sistemi di riuso e ricarica;
  • responsabilità estesa del produttore (EPR);
  • sistemi di deposito cauzionale (DRS).

 

Hai dubbi su come adeguare la tua azienda al PPWR?

Il nostro team segue da vicino l’evoluzione del Regolamento Imballaggi e affianca le aziende nell’interpretazione dei requisiti normativi, nella valutazione di conformità degli imballaggi e nella predisposizione della documentazione tecnica richiesta. Contattaci per una consulenza dedicata sul PPWR e scopri come possiamo supportarti in questo percorso di adeguamento.
 
Fonte: European Commission, DG Environment, “Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – Frequently Asked Questions”, 2ª edizione, agosto 2026.

Approfondimenti.

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