Il 27 settembre 2026 entreranno in vigore in Italia le nuove disposizioni sui green claims introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825.
Il tema è stato anche al centro del seminario “Green Claims e Direttiva Empowering: impatti regolatori e strategie di compliance aziendale”, organizzato da Deloitte Legal nell’ambito del ciclo “Il diritto si prende un caffè”; ringraziamo la Dott.ssa Michela Turra per l’invito e per l’occasione di confronto su un argomento che diventerà sempre più centrale per le imprese.
La norma interviene sul Codice del Consumo rafforzando la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette in materia di comunicazione ambientale. Riguarda tutte le aziende che comunicano benefici ambientali di prodotti, servizi o attività: non solo campagne pubblicitarie, ma anche packaging, etichette, siti web, e-commerce e post social. Qualsiasi messaggio capace di far percepire al consumatore un vantaggio ambientale rientra nel campo di applicazione.
Cosa cambia
La novità principale è il superamento dei claim generici: espressioni come “green”, “sostenibile”, “eco-friendly” o “climate neutral” diventano rischiose se non specificano, con precisione, quale sia il beneficio e a cosa si riferisca.
Un’affermazione può essere tecnicamente vera e risultare comunque ingannevole se lascia intendere più di quanto l’azienda possa dimostrare. Il perimetro deve essere sempre esplicitato: se il beneficio riguarda solo il packaging non può sembrare riferito all’intero prodotto; se riguarda una linea, non può essere esteso all’intera azienda.
Anche le promesse future seguono regole precise. Obiettivi come “net zero” o “carbon neutral entro il 2030” sono ammessi solo se accompagnati da un piano verificabile con obiettivi intermedi, scadenze e controllo periodico da parte di un terzo indipendente. Le dichiarazioni basate sulla sola compensazione delle emissioni non sono sufficienti: compensare non equivale a ridurre l’impatto lungo il ciclo di vita.
Claim ammessi e non ammessi
Tipologia | Ammessi | Non ammessi |
Impatto climatico / CO₂ | Dati misurati con metodo certificato e compensazioni documentate. | “Impatto zero”, “Carbon neutral” senza prove complete. |
Claim generici | Percentuali verificabili con evidenze (es. 80% riciclato, -20% consumi). | “Green”, “eco-friendly”, “sostenibile” senza dati. |
Marchi di sostenibilità | Certificazioni indipendenti riconosciute con numero e perimetro | Marchi “green” auto-creati dall’azienda. |
Comparazioni | Confronti con metodo, prodotti e dati aggiornati dichiarati. | Confronti senza criteri o metodologia. |
Prestazioni future | Impegni con piano, obiettivi misurabili e scadenze. | “Emissioni zero entro X” senza piano concreto. |
Implicazioni operative
Il cuore del cambiamento è la prova. Ogni claim ambientale deve poter essere ricondotto a dati, certificazioni e verifiche tracciabili. Il mancato rispetto espone l’impresa a sanzioni da parte dell’AGCM e a contestazioni nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette. I green claims non possono più essere gestiti solo dal marketing: coinvolgono qualità, supply chain, legal e compliance.
Il periodo che precede settembre 2026 va utilizzato per mappare i claim in uso, identificare quelli più esposti e strutturare un processo interno di verifica prima della pubblicazione.
Il nostro supporto
Analytical supporta le aziende nella verifica della conformità alla Direttiva (UE) 2024/825 e alle normative applicabili in materia di green claims.