Dal 1° gennaio 2026 la Francia rende operative nuove restrizioni sui PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) con impatto diretto su tessile/abbigliamento, calzature, cosmetici, oltre a scioline (fart) e agenti impermeabilizzanti per prodotti consumer. Il quadro nasce dalla legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 ed è reso pienamente applicabile dal decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025, che introduce soglie misurabili, eccezioni e regole di gestione scorte.
Cosa viene vietato (e per chi è rilevante)
A partire dal 1° gennaio 2026 sono vietate in Francia fabbricazione, importazione, esportazione e immissione sul mercato (anche a titolo gratuito) di:
prodotti cosmetici contenenti PFAS;
prodotti di fart contenenti PFAS;
prodotti tessili d’abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti per abbigliamento e calzature destinati ai consumatori contenenti PFAS, con eccezioni per prodotti destinati a protezione e sicurezza (DPI e dotazioni specifiche).
Inoltre, la legge prevede che dal 1° gennaio 2030 il divieto si estenda a tutti i prodotti tessili (con eccezioni dedicate per usi essenziali, sovranità nazionale e tessili tecnici industriali, definiti da decreto).
Il decreto “traduce” il divieto in soglie di conformità
Il punto chiave del decreto è l’introduzione della “valeur résiduelle” (valore residuo) oltre la quale scattano i divieti: in pratica, non basta dire “PFAS sì/no”, ma occorre verificare se i livelli superano determinate soglie, con approcci analitici diversi.
1) 25 ppb per la singola sostanza PFAS (analisi target; polimeri esclusi). Per ogni PFAS misurato tramite analisi mirata (target), escludendo i polimeri, il limite è 25 ppb.
2) 250 ppb per la somma dei PFAS (target + eventuale degradazione dei precursori; polimeri esclusi). Per la somma dei PFAS, calcolata come somma delle analisi target e se del caso includendo una degradazione preliminare dei precursori, escludendo i polimeri, il limite è 250 ppb.
3) 50 ppm includendo i polimeri (approccio “fluoro totale”). Per i PFAS includendo i polimeri, il limite è 50 ppm. Il decreto aggiunge un passaggio operativo molto rilevante: se la misura di fluoro totale supera 50 mg F/kg, l’operatore (fabbricante/importatore/esportatore/mettitore sul mercato) deve poter fornire, su richiesta delle autorità, una prova che il fluoro derivi da sostanze PFAS o non-PFAS.
Tempistiche e gestione scorte: finestra di 12 mesi
Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2026. Tuttavia, i prodotti nel perimetro del divieto fabbricati prima del 1° gennaio 2026 possono essere immessi sul mercato o esportati per un massimo di 12 mesi (poi la commercializzazione/esportazione diventa vietata).
Esenzioni e riciclato post-consumo: il caso del 20%
Il decreto chiarisce le principali esenzioni per il 2026 (DPI e dotazioni dedicate) e introduce una previsione importante per la circolarità: tessili d’abbigliamento e calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato da rifiuti post-consumo possono rientrare in un regime di eccezione, in cui la presenza di PFAS nel prodotto finito è limitata alla frazione riciclata e la quantità residua ammissibile è proporzionale alla percentuale di riciclato incorporata.
Impatti operativi lungo la filiera
Per chi esporta in Francia o produce per il mercato francese, la conformità PFAS diventa un requisito di accesso al mercato che richiede un approccio strutturato:
mappatura dei materiali/finissaggi a rischio (DWR, coating, membrane, trattamenti impermeabilizzanti, componenti accessorie);
piano test coerente con le tre logiche del decreto (target, somma con precursori, fluoro totale/polimero);
gestione stock e tracciabilità della data di fabbricazione (pre-2026 vs post-2026);
dossier tecnico per gestire casi “borderline” (es. fluoro totale > 50 mg F/kg) e per eventuali eccezioni (DPI, quota riciclata).
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