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EcoCosto: il costo ambientale dei tessuti in Francia

Il 9 settembre 2025 la Francia ha ufficialmente introdotto, tramite la pubblicazione di due provvedimenti legislativi un Décret e di un Arrêté (un Decreto e un’ordinanza), il nuovo strumento del Costo Ambientale dei Tessili (Coût environnemental des produits textiles), previsto dalla Loi Climat et Résilience. 

Entrata in vigore: 1° ottobre 2025, su base volontaria, per produttori, importatori e distributori di articoli tessili sul mercato francese. Gli operatori dovranno calcolare e comunicare il costo ambientale tramite il portale Ecobalyse, seguendo le metodologie definite nell’Arrêté (Ordinanza). 

 

Metodi di calcolo 

Il calcolo del costo ambientale si basa su: 

  • 16 indicatori ambientali previsti dal metodo europeo PEF (Product Environmental Footprint), tra cui uso di risorse idriche, cambiamenti d’uso del suolo, impoverimento dello strato di ozono, consumo energetico; 
  • 2 categorie aggiuntive introdotte dalla Francia: 
  • emissioni di microfibre, per catturare l’impatto dei tessili sintetici; 
  • esportazione extra-UE, per penalizzare l’esportazione di prodotti tessili come rifiuti. 

 

Prodotti interessati 

Come stabilito dall’Arrêté (Ordinanza)(art. 1), l’ambito di applicazione segue il Regolamento (UE) n. 1007/2011, che disciplina le fibre tessili e l’etichettatura della composizione. 

Sono escluse, tra le altre, le seguenti categorie: 

  • biancheria per la casa e tessili non destinati all’abbigliamento; 
  • prodotti monouso; 
  • indumenti contenenti componenti elettronici; 
  • capi in cui oltre il 20% della massa è costituita da materiali non modellizzati nella metodologia. 

 

Comunicazione al consumatore 

Il costo ambientale dovrà essere espresso in “punti impatto” per 100 g di prodotto e reso visibile attraverso un pittogramma standardizzato che deve essere: 

  • sempre disponibile al momento dell’acquisto (in negozio o online); 
  • di dimensioni almeno equivalenti a: 
    • quelle del prezzo; 
    • qualsiasi altro punteggio di impatto ambientale comunicato volontariamente sullo stesso prodotto; 
  • aggiornato al massimo ogni tre mesi. 

 

Date chiave 

1° ottobre 2025 → entrata in vigore, applicazione volontaria. 

1° ottobre 2026 → se l’operatore non comunica il costo, terzi potranno calcolarlo con dati disponibili. 

Dal 1° ottobre 2026 → chiunque comunichi volontariamente altri indicatori ambientali di un prodotto tessile dovrà includere anche il costo ambientale. 

Il provvedimento francese rappresenta un passo pionieristico nella trasparenza ambientale del settore tessile e introduce uno schema che potrebbe fungere da modello per futuri sviluppi europei. 

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