L’ESPR entra nella sua fase più concreta: alle grandi imprese non è più permesso distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti. Ecco cosa cambia, chi è coinvolto e quali deroghe restano ammesse.
Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese operanti nell’UE non possono più distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti. È la prima misura concreta dell’ESPR, il regolamento che ridisegna l’ecodesign dei prodotti europei, e riguarda gli operatori economici che producono, importano, distribuiscono o commercializzano tali prodotti nel mercato dell’UE.
Per decenni, distruggere lo stock invenduto è stato per il settore moda una soluzione più semplice, e spesso più economica, che gestirlo.
Il contesto normativo
L’ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) è in vigore dal 18 luglio 2024 e sostituisce la precedente Direttiva Ecodesign del 2009, ampliandone il perimetro ben oltre i prodotti energetici.
Introduce due meccanismi distinti:
- Articolo 24: obbligo di pubblicare annualmente informazioni sui prodotti di consumo invenduti eliminati, indicando quantità, motivazioni e destinazione dei prodotti.
- Articolo 25: possibilità di vietare la distruzione di specifiche categorie di prodotti invenduti.
A febbraio 2026 la Commissione ha adottato i due atti attuativi, un atto delegato sulle deroghe e un atto di esecuzione sul formato di rendicontazione, che rendono operativo il divieto per il per abbigliamento e calzature invenduti.
Cosa cambia, e da quando
Tipologia di impresa | Obbligo dal |
Grandi imprese | 19 luglio 2026 |
Medie imprese (50-249 dipendenti, fatturato ≤ 50 mln €) | 2030 |
Micro e piccole imprese | Escluse |
Al posto dello scarto, le imprese devono dare priorità, in ordine, a rivendita o donazione, riparazione o restauro, rifabbricazione in nuovi prodotti.
Definizione. Per distruzione si intende lo scarto o il danneggiamento intenzionale di un prodotto mai utilizzato per lo scopo previsto, inclusi incenerimento e, in alcuni casi, riciclo per frantumazione o smontaggio.
Le deroghe ammesse e gli obblighi
Il divieto non è assoluto. L’atto delegato di febbraio 2026 ammette la distruzione tra cui:
- prodotti pericolosi o non conformi alle norme di sicurezza;
- prodotti danneggiati in modo irreversibile durante trasporto o stoccaggio.
Chi si avvale di una deroga deve poter documentare le condizioni che ne giustificano l’applicazione e garantire la tracciabilità della successiva gestione del prodotto come rifiuto: la tracciabilità della decisione è parte del processo, non una nota a margine.
Il formato standardizzato per la rendicontazione si applicherà dal febbraio 2027, ma la raccolta dei dati è già attiva per le grandi imprese dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dell’ESPR. La finestra utile per organizzarsi è quindi più stretta di quanto sembri.
L’impatto ambientale della distruzione
Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), tra il 4% e il 9% di tutti i tessili immessi sul mercato UE viene distrutto prima dell’uso: 264.000-594.000 tonnellate l’anno.
- Tasso medio di reso per l’abbigliamento online: 20%, di cui circa un terzo finisce distrutto.
- Quota media di invenduto: 21% dello stock, di cui circa un quinto viene distrutto.
- Impatto climatico stimato: fino a 5,6 milioni di tonnellate CO2eq/anno, oltre un milione di auto a benzina in un anno.
Il tessile è la prima categoria coinvolta: l’ESPR consente alla Commissione di estendere lo stesso principio ad altri settori.
Il nostro supporto
Le aziende che si adeguano per prime non si limitano a evitare sanzioni: ripensano la gestione di scorte, resi e supply chain in ottica circolare un fattore già competitivo, mentre consumatori e mercati guardano con più attenzione alla sostenibilità dei prodotti.
Un cambiamento come questo tocca i processi che seguiamo ogni giorno insieme ai nostri clienti: dalla documentazione tecnica alla gestione della compliance, fino al supporto su normative e standard di settore.
Se la vostra azienda si sta interrogando su come adeguarsi a questo nuovo scenario, siamo a disposizione per una valutazione.