Con la pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2026/1423, l’Unione Europea aggiorna l’elenco degli inquinanti organici persistenti includendo il clorpirifos, sostanza già oggetto di attenzione a livello internazionale. Una novità che coinvolge direttamente le imprese chiamate a verificarne la presenza, anche accidentale, nei propri prodotti.
Cosa sono i POP
Gli inquinanti organici persistenti (POPs, dall’inglese Persistent Organic Pollutants) sono sostanze chimiche che si degradano molto lentamente nell’ambiente, si accumulano negli organismi viventi lungo la catena alimentare e possono essere trasportate a grande distanza dal punto di emissione, anche attraverso aria e acqua.
Per queste caratteristiche sono regolamentati a livello internazionale dalla Convenzione di Stoccolma e, in ambito europeo, dal Regolamento (UE) 2019/1021.
Le sostanze chimiche identificate come POPs comprendono:
- pesticidi, come il DDT
- prodotti chimici industriali, come i bifenili policlorurati (PCB)
- sottoprodotti non intenzionali formati durante processi industriali, di degradazione o di combustione, come diossine e furani
Monitorarli è importante perché i loro effetti non restano circoscritti: una sostanza persistente può ritrovarsi, anni dopo il suo utilizzo, in matrici alimentari, acque o tessuti biologici lontani dal luogo di origine. Per questo l’elenco delle sostanze regolamentate viene aggiornato periodicamente, e per le imprese che operano su prodotti, materie prime o filiere produttive tenerlo sotto controllo è un requisito di conformità, non solo una buona pratica.
Il nuovo Regolamento
Il 10 settembre 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2026/1423, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1021 per includere il clorpirifos nella lista delle sostanze regolamentate.
Cosa cambia
Il clorpirifos (CAS 2921-88-2, EC 220-864-4) entra a far parte dell’Allegato I, Parte A del Regolamento POPs, senza deroghe specifiche.
Questo perché la sostanza non è già approvata come principio attivo né nei prodotti fitosanitari né nei biocidi ai sensi della normativa europea vigente.
Il Regolamento fissa inoltre un limite per la presenza accidentale del clorpirifos come contaminante in tracce: 0,01 mg/kg (0,000001% in peso) in sostanze, miscele e articoli. Oltre questa soglia, si applicano le restrizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento POPs.
Entrata in vigore
Il Regolamento entra in vigore il 30 settembre, cioè il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Perché è rilevante
Per le imprese che operano lungo la filiera chimica, manifatturiera e agroalimentare questo aggiornamento introduce un nuovo parametro di conformità da monitorare.
Verificare la presenza di clorpirifos nei propri prodotti, anche come contaminante non intenzionale, diventa un passaggio necessario per garantire il rispetto del nuovo limite normativo.